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la musica polifonica

dal 1600 a oggi

STATUTO

ASSOCIAZIONE

CORO POLIFONICO JUBILATE DEO a.p.s.

Milano

ART. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

L’«Associazione Coro Polifonico Jubilate Deo» (di seguito l’“Associazione”), costituita in data 21 marzo 2002, nel rispetto della normativa portata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, prende il nome di «Associazione Coro Polifonico Jubilate Deo A.P.S.», mantenendo la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo A.P.S. o APS e la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede legale in Milano, in piazza Wagner n. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 Statuto

L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.

 

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

ART. 5 Finalità e attività

L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati sono quelle di cui all’art. 5 del predetto Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, comma 1, lettera i), e precisamente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Prevalentemente le azioni si concretizzano in:

 esecuzione di brani musicali da parte del Coro Polifonico Jubilate Deo;

 recupero e divulgazione del patrimonio culturale della musica polifonica; organizzazione di iniziative che coadiuvino la formazione della persona, sia come individuo che nei confronti della società;

promozione di incontri di educazione e formazione intesi a divulgare la cultura, anche attraverso prodotti editoriali e supporti audio-video.

L'Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo individuazione di criteri e limiti definiti o che verranno in seguito definiti con appositi Decreti Ministeriali. La loro individuazione è e sarà operata da parte dell’organo di amministrazione e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo.

L’Associazione può inoltre realizzare raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

L’Associazione opera nel territorio italiano.

 

ART. 6 Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea degli Associati presa con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto.

L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto – previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, primo comma, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 7 Ammissione

Sono Associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli Associati è illimitato. In ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato da presentarsi dopo un anno di regolare frequentazione all’attività associativa, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota associativa – qualora richiesta – non è trasmissibile, rimborsabile né rivalutabile.

 

ART. 8 Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione (salvo nel caso previsto di esclusione dalle esibizioni di cui all’ultimo comma del presente articolo); hanno altresì diritto di voto in Assemblea e di essere eletti alle cariche sociali; devono essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; essi hanno infine diritto di accedere a tutti i documenti e ai registri dell’Associazione; denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli Associati accettano le norme del presente statuto e contribuiscono alla vita dell’Associazione mediante l’attività corale.

Essi sono tenuti a versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente e a partecipare con costanza a tutte le sessioni di prove ed esibizioni del Coro stabilite dal Direttore Artistico.

Gli Associati sono altresì tenuti ad avvisare tempestivamente il Direttore Artistico nel caso in cui intendano recedere dall’Associazione, ovvero siano impediti alla stabile partecipazione a prove ed esibizioni del Coro.

Spetta al Direttore Artistico escludere dalle esibizioni del Coro i coristi che egli non reputasse idonei o non adeguatamente preparati.

 

ART. 9 Volontarietà del rapporto associativo

L’Associato svolge la propria attività in modo personale, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’attività dell’Associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 10 Perdita della qualifica di Associato

La perdita della qualifica di Associato può avvenire per morte, recesso o esclusione.

Il recesso di un Associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga accertata la violazione agli articoli del presente statuto, ovvero un comportamento lesivo nei confronti delle iniziative o dell’immagine dell’Associazione stessa o di un suo Associato; ovvero egli ne fomenti i dissidi.

La delibera di esclusione di un Associato è inappellabile. La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla distribuzione di alcuna parte del patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 11 Associati Onorari

Possono essere Associati Onorari le persone fisiche, gli altri enti del terzo settore, le Aps e gli enti senza scopo di lucro, nei limiti dell’articolo 35 del codice del terzo settore, che si siano distinti nella promozione dell’Associazione, nell’averne favorito l’adempimento dei propri scopi istituzionali, ovvero che vantino riconosciuti meriti in campo musicale o artistico.

L’attribuzione della qualifica di Associato Onorario è deliberata dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza di cui all’art. 14 del presente statuto, su proposta di almeno un Associato, approvata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari sono elencati, con la specifica qualifica di “Onorari”, nel “Registro degli Associati”; essi conservano la qualifica di Associato Onorario fino ad un eventuale recesso dall’Associazione richiesta da parte dello stesso Associato Onorario, ovvero fino ad un’eventuale deliberazione di recesso dall’Associazione da parte dell’Assemblea degli Associati, su proposta di almeno un Associato, approvata dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Direttore Artistico, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 13 Assemblea degli Associati

L’Assemblea è l’organo sovrano dell'Associazione. Essa – oltre ai Soci Fondatori – è composta da tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

L’Assemblea degli Associati è convocata:

su richiesta del Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio Economico (30 aprile);

su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) di tutti gli Associati.

L’avviso di convocazione e l’elencazione completa degli argomenti da trattare in Assemblea devono essere resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della stessa e mediante comunicazione ad ogni Associato almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno da quello fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, purché non inferiore ad un terzo di tutti gli Associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto. È prevista la facoltà di delega, con atto scritto, per un massimo di tre deleghe conferibili a ciascun Associato partecipante.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal consigliere presente associativamente più anziano.

Il Segretario redige il verbale della riunione che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione di qualunque Associato ne faccia richiesta.

 

ART. 14 Deliberazioni dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea ordinaria delibera, con la maggioranza qualificata dei presenti, in merito a:

la nomina del Direttore Artistico;

la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

la nomina del Presidente;

la nomina del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo, qualora sia necessaria la sua istituzione;

l’ammissione degli Associati Onorari;

l’approvazione del bilancio consuntivo di ogni Esercizio Economico;

l’approvazione del bilancio preventivo di ogni Esercizio Economico;

il programma, ancorché di massima, delle attività previste per il Coro nel corso di ogni Esercizio Economico;

ogni altro argomento posto all’ordine del giorno dell’Assemblea. L’assemblea straordinaria, operando in presenza dei due terzi (2/3) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modifiche al presente statuto; con la presenza dei tre quarti (3/4) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere rese pubbliche per due mesi dalla data di assunzione, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità, il Tesoriere non ha diritto di voto.

 

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore Artistico e da 5 membri eletti dall’Assemblea tra gli Associati.

Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto per un numero indeterminato di volte. In caso di revoca, dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tempestivamente alla sostituzione.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche Associati che ricoprono altre cariche sociali ad esclusione della carica di componente del Collegio dei Probiviri e dell’eventuale Organo di Controllo.

 

ART. 16 Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’Assemblea dal presente statuto. Esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

In particolare il Consiglio:

fissa le direttive per l’attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione e ne stabilisce le modalità;

decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sull’eventuale collaborazione con terzi;

comunica il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere, all’Assemblea per l’approvazione;

comunica il progetto di bilancio preventivo e il progetto di programma delle attività per l’esercizio successivo, predisposto dal Tesoriere, all’Assemblea per l’approvazione;

conferisce e revoca le procure necessarie a rappresentare l’Associazione innanzi ai terzi ed in giudizio e nell’adempimento dei propri scopi istituzionali;

nomina il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;

indica la destinazione del patrimonio sociale, in conformità con quanto stabilito al superiore art. 25 del presente statuto;

è responsabile degli adempimenti connessi alla registrazione nel RUNTS;

delibera sull’ammissione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 17 Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi. Può inoltre essere straordinariamente convocato su richiesta di almeno tre Consiglieri. È validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige il verbale della riunione che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione a qualsiasi Associato Ordinario che ne faccia richiesta.

L’ordine del giorno è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e/o comunicazione via posta elettronica entro una settimana dalla data di convocazione del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito web istituzionale per due settimane dall’avvenuta delibera.

 

ART. 18 Funzioni del Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato dall’Assemblea degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli Associati ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il suo incarico è quinquennale.

È competente esclusivo riguardo alla direzione artistica e musicale dell’Associazione.

In particolare il Direttore Artistico, sentito il Consiglio Direttivo:

stabilisce l’ammissione o l’esclusione dei coristi per le esibizioni;

fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro;

sceglie il repertorio che il Coro eseguirà in ogni manifestazione;

provvede all’insegnamento ai componenti del Coro e alla concertazione dei brani musicali del Coro;

promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

 

ART. 19 Funzioni del Presidente e del Segretario

Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi ed in giudizio, stipula e sottoscrive i contratti ed ogni altro atto riguardanti l’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.

Il Segretario cura la verbalizzazione di quanto deliberano l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e si occupa di conservare i libri sociali.

 

ART. 20 Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione e conserva i giustificativi di spesa. Sottoscrive i mandati e le altre disposizioni di pagamento, predispone i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio economico da sottoporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.

Svolge ogni altra attività necessaria alla corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.

Nei casi ed al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017, sarà nominato un organo di controllo, anche monocratico. L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea degli Associati. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. Il componente dell’Organo di Controllo collegiale può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Tesoriere notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l’Organo di Controllo, qualora nominato tale organo, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 21 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall’Assemblea degli Associati. Esso ha il compito di:

vigilare sulla corretta applicazione del presente statuto;

esercitare, qualora non sia stato nominato l’Organo di Controllo di cui al superiore art. 20, un controllo sulla corretta tenuta della contabilità dell’Associazione, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture;

risolvere, in prima istanza, ogni eventuale controversia che possa sorgere all’interno dell’Associazione. Per la risoluzione di tali controversie, il Collegio giudicherà da arbitro amichevole compositore senza formalità procedurali.

Ogni membro del Collegio dura in carica tre anni e può essere rieletto per un numero indeterminato di volte. In caso di revoca o dimissioni di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei componenti con riserva di ratifica assembleare.

Non possono far parte del Collegio i membri in carica del Consiglio Direttivo.

 

ART. 22 Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il Libro degli Associati, nel quale in apposita sezione saranno registrati oltre ai Soci Fondatori in regola con lo statuto, gli Associati Onorari e gli eventuali Associati Volontari;

il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dell’Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

 

ART. 23 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

le quote associative, se richieste;

gli introiti netti ricavati nello svolgimento dell’attività concertistica del Coro;

i contributi pubblici e privati;

le donazioni ed i lasciti testamentari da parte di enti pubblici ovvero privati nonché da parte di privati cittadini;

le rendite patrimoniali;

le attività di raccolta fondi;

i rimborsi da convenzioni;

i proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 Il patrimonio

I beni dell’Associazione possono essere costituiti da beni immobili, mobili registrati e mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati direttamente dall’Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione, e che può essere consultato dagli Associati.

 

ART. 25 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, nonché ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L’eventuale eccedenza del patrimonio rispetto alla parte destinata all’adempimento dei propri scopi istituzionali può essere devoluta ad altra Associazione senza fine di lucro, ai fini di pubblica utilità nonché al sostegno di attività a carattere umanitario.

La destinazione dell’eventuale eccedenza patrimoniale, in conformità al comma precedente, deve essere deliberata dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza di cui all’art. 14 del presente statuto.

 

ART. 26 Esercizio Economico

L’Esercizio Economico dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea degli Associati per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – redatto in conformità a quanto previsto negli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore, e successive eventuali norme di attuazione, norme integrative ed in rettifica – nonché per la predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci, che devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione, restano depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Qualora l’Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di Euro (€1.000.000,00#) deve depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito web il bilancio redatto secondo le linee guida vigenti.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, che provvede entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 27 Incarichi speciali

L’Assemblea degli Associati può attribuire a singoli Associati incarichi speciali che richiedano competenze specifiche, per la durata massima di un anno.

 

ART. 28 Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 29 Gratuità

Qualsiasi carica sociale ricoperta nell’Associazione, incarico attribuito ovvero attività svolta nell’esercizio dell’Associazione, ha in ogni caso indistintamente carattere di gratuità.

 

ART. 30 Personale retribuito

L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

 

ART. 31 Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 

ART. 32 Assicurazione dell’Associazione

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

 

ART. 33 Proprietà esclusiva

Le musiche, i testi e tutto il materiale in dotazione del gruppo corale sono di proprietà dell’Associazione e non possono essere ceduti, copiati e/o fotocopiati o asportati senza il consenso del Direttore Artistico o del Presidente.

 

ART. 34 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 35 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione al momento dell’iscrizione della Associazione al RUNTS medesimo. Il Presidente pro tempore e legale rappresentante dell’Associazione è comunque autorizzato ad apportare al presente statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero necessarie o che venissero espressamente richieste al fine della iscrizione della stessa nella Sezione del RUNTS competente.

 

Milano, 16 novembre 2023

© 2016 Grafica: Studio Zanoni

CORO POLIFONICO “JUBILATE DEO”

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Piazza Wagner, 2 - 20145 Milano